Bresciaoggi
sabato 18 giugno 1977, pag.
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ECONOMIA E LAVORO
La
legge numero 10 sul regime dei suoli
Un'arma
di controllo in mano ai comuni
Ci si
è avvicinati all’obiettivo di fornire poteri sempre più ampi agli enti
pubblici in materia di sviluppo del tessuto urbano e del territorio in
genere
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Nel precedente articolo abbiamo
esaminato la legge n. 10 per la parte attinente all'istituto della
concessione e alla determinazione della quota da versare sulla base del
costo di costruzione. Ma la legge sul regime dei suoli introduce altre
norme urbanistiche importanti, ed in particolare: l'estensione degli oneri
di urbanizzazione, i programmi pluriennali di attuazione del piano
regolatore, numerose modifiche alla legge n. 865 (legge sulla casa) ed
alcune modifiche relative alle sanzioni amministrative e penali da attuare
in casi d'abusi.
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, la legislazione nazionale
vigente, prima della L.10, li prevedeva solamente per le convenzioni di
lottizzazione (articolo 28 legge 6-8-1967 n. 765) senza per altro
determinarne l'ammontare.
I Comuni avrebbero quindi potuto richiedere ai lottizzanti il pagamento di
oneri di urbanizzazione realmente commisurati al costo che la
collettività deve sopportare per realizzare le opere di urbanizzazione
secondaria corrispondenti all'insediamento abitativo. Questo, almeno per
Brescia (e per la grande maggioranza delle città italiane) non si è
verificato. Evidentemente l'amministrazione comunale ha preferito
agevolare le immobiliari, anche a costo di accollare alla collettività
dei costi enormi e ancora oggi, sia pure con i bilanci in deficit, non si
riesce a colmare quella carenza di servizi sociali per la quale chi ha
gestito il comune ha gravissime responsabilità.
La citata legge 765, prescrivendo il pagamento degli oneri solo per le
lottizzazioni, lasciava comunque una scappatoia: le licenze singole. Per
colmare questa lacuna erano intervenute alcune leggi regionali, in
particolare per la Lombardia, la legge urbanistica regionale n. 51 del
15-4-1975 (una legge avanzata e molto valida, ma che i comuni applicano
con molta lentezza) che stabilisce esplicitamente che anche per le singole
licenze edilizie vanno pagati gli oneri di urbanizzazione.
La legge 10 oltre ad estendere per tutto il territorio nazionale questa
norma, stabilisce che la quantificazione di tali oneri è di competenza
dei consigli comunali, ma nell'ambito dei limiti stabiliti da apposite
tabelle parametriche definite dalle regioni.
Un'altra innovazione che la legge 10 recepisce dalla legge urbanistica
regionale n. 51 consiste nell'introduzione dei programmi pluriennali di
attuazione del P.R.G.. La 51 prevede esplicitamente programmi al massimo
triennali, mentre la legge nazionale lascia possibilità di scelta, con un
minimo di tre anni e un massimo di cinque. La caratteristica più
importante conseguente all'introduzione di questi programmi consiste nel
divieto di rilascio delle concessioni (cioè delle licenze) per le aree
escluse da tali programmi, anche se esse sono edificabili. Se si considera
che l'estensione delle aree inseribili nel piano di attuazione è
determinata in funzione dell'incremento abitativo previsto nel triennio,
aumentato al massimo dell'eventuale fabbisogno arretrato (calcolato sulla
base del principio standard: un vano = un abitante) e che se i proprietari
delle aree incluse nel programma non presentano richiesta di concessione,
il Comune può procedere all'esproprio sulla base della 865, modificata in
parte dalla 10, emerge chiaramente quanto ci si sia avvicinati
all'obiettivo di un controllo sempre più rigido e vincolante dell'ente
locale sul processo di sviluppo dell'aggregato urbano, al fine di evitare
le irrazionalità generate dallo sviluppo capitalistico della città,
incentrato sulla più completa libertà dell'iniziativa privata.
I Comuni esonerati dalla redazione del programma di attuazione pluriennale
sono determinati dalle regioni. Per la Lombardia sono esclusi i comuni con
meno di 5.000 abitanti.
Maurilio Lovatti
(2. continua)
(Il primo articolo è apparso giovedì 9 giugno)
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